Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale,
titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno
in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, può avanzare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:
· coniuge non legalmente separato;
· figli minori a carico (compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela);
· figli maggiorenni a carico, qualora non possano, per ragioni oggettive, provvedere al proprio mantenimento a causa del loro stato di salute dal quale deriva invalidità totale;
· genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese d´origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli non siano in grado di provvedere al loro mantenimento per documentati gravi motivi di salute.
Per quanto concerne il ricongiungimento familiare di stranieri già presenti sul territorio nazionale, di cui all´art. 30, comma 1 punto c del T.U. (c.d. coesione familiare), trattandosi di conversione di un titolo di soggiorno già posseduto, la materia resta di competenza della Questura.
1. La richiesta di nulla osta è inoltrata allo Sportello Unico competente per il luogo di dimora del richiedente.
2. Lo Sportello Unico provvede a convocare lo straniero affinché consegni la documentazione prescritta a corredo dell´istanza. Detta documentazione deve essere presentata in duplice copia al fine di restituirne una, debitamente timbrata, all´interessato. Tale documentazione deve attestare:
· la disponibilità di un alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, comprovata da apposito certificato da richiedere presso l´Ufficio Tecnico del Municipio. In alternativa può essere prodotto il certificato di abitabilità idoneità igienico-sanitaria richiesto presso la A.S.L. di appartenenza. Nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, occorre produrre il consenso del titolare dell´alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
· la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all´importo annuo dell´assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo se il ricongiungimento riguarda quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
· i rapporti di parentela; detta documentazione veniva, invece, in passato, presentata alla rappresentanza diplomatico-consolare. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana deve procedere – nel caso in cui non sussistano accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (Convenzione dell´Aja, 1967, “apostille”) – alla legalizzazione della documentazione estera. Tutta la documentazione estera, poi, indipendentemente dal Paese di provenienza, dovrà essere “validata” – mediante un apposito timbro – dalla rappresentanza diplomatico-consolare, a seguito delle verifiche ritenute necessarie. Diversamente, la predetta documentazione non può essere presa in considerazione dallo Sportello Unico ai fini del rilascio del nulla osta. Per ottenere la “validazione”, il cittadino straniero regolarmente residente nel territorio nazionale, titolare del diritto al ricongiungimento familiare, deve inoltrare alla rappresentanza diplomatico-consolare (anche attraverso i familiari all´estero con i quali chiede il ricongiungimento o terzi incaricati ) la relativa richiesta accompagnata da copia del permesso di soggiorno; nel caso in cui la validazione sia preceduta dalla legalizzazione, può essere presentata alla rappresentanza diplomatico-consolare una sola richiesta relativa ad entrambi gli atti amministrativi.
3. La richiesta viene inviata, da parte dello Sportello Unico, alla Questura, che effettua gli accertamenti di competenza e comunica allo Sportello il proprio parere circa il rilascio del nulla osta.
4. Acquisito il parere favorevole della Questura, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al ricongiungimento familiare e richiede all´Agenzia delle Entrate l´attribuzione di un codice fiscale provvisorio o la verifica dell´esistenza del codice fiscale.
5. Lo straniero viene convocato presso lo Sportello per la consegna del nulla osta al ricongiungimento familiare o, in presenza di motivi ostativi al rilascio, per la notifica del motivato provvedimento di diniego. Al predetto viene, altresì, fornito il numero telefonico - da comunicare al familiare - al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione del congiunto presso lo Sportello medesimo, dopo il rilascio del visto d´ingresso.
6. Lo Sportello Unico trasmette, quindi, il nulla osta alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente.
7. Quest´ultima, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, rilascia il visto di ingresso al familiare del richiedente, dandone comunicazione allo Sportello Unico.
All´atto del rilascio del visto, lo straniero viene, altresì, avvertito dell´obbligo di presentarsi allo Sportello entro otto giorni dall´ingresso in Italia.
8. Il familiare o il richiedente il ricongiungimento provvede, quindi, a richiedere - chiamando il numero telefonico precedentemente fornito - l´appuntamento, presso lo stesso Sportello, per la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero da ricongiungere. La data di convocazione viene successivamente confermata dallo Sportello, con una comunicazione all´interessato, nella quale viene, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro).
9. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero, dopo aver ricevuto il certificato di attribuzione del codice fiscale, provvede a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.
10. Lo Sportello Unico informa, infine, lo straniero circa la data in cui dovrà essere sottoposto ai prescritti rilievi fotodattiloscopici e la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.
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