Contratti con stranieri

Riguardo alla stipula di un nuovo contratto di soggiorno subordinato
tra lo straniero regolarmente soggiornante e un datore di lavoro

 che si sostituisce o si aggiunge al primo e i casi di stipula del contratto di soggiorno relativamente ai rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/02 e del D.P.R. 334/04, si richiamano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n. 9 dell'8 marzo 2005 (reperibile sul sito www.welfare.gov.itwww.welfare.gov.it)

Nelle suddette ipotesi, le parti devono stipulare e sottoscrivere autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sull'apposita modulistica, che deve essere inviato, a mezzo raccomandata postale A.R., allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso.
Si precisa che la ricevuta di ritorno viene rispedita all'indirizzo del mittente; tuttavia, poichè la stessa deve essere esibita dallo straniero all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario che, nella medesima ricevuta, oltre al nominativo del datore di lavoro, sia riportato altresì quello del lavoratore straniero. Il predetto contratto viene acquisito agli atti dell'Ufficio, il quale potrà effettuare gli accertamenti del caso, come stabilito dalla legge.

L´obbligo di stipulare il contratto di soggiorno a seguito dell´instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ai sensi dell´art. 36 bis del Regolamento di attuazione, riguarda l´avvio di ogni nuovo impegno lavorativo, anche se si aggiunge ad un altro precedentemente contratto.

Riguardo alle variazioni del rapporto di lavoro per cui è obbligatoria la comunicazione allo Sportello Unico, il datore di lavoro dovrà comunicare, entro cinque giorni dall´evento, la data di inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.