Contratti con stranieri |
Riguardo alla stipula di un nuovo contratto di soggiorno subordinato che si sostituisce o si aggiunge al primo e i casi di stipula del contratto di soggiorno relativamente ai rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/02 e del D.P.R. 334/04, si richiamano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n. 9 dell'8 marzo 2005 (reperibile sul sito www.welfare.gov.itwww.welfare.gov.it)
Nelle suddette ipotesi, le parti devono stipulare e sottoscrivere autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sull'apposita modulistica, che deve essere inviato, a mezzo raccomandata postale A.R., allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso. L´obbligo di stipulare il contratto di soggiorno a seguito dell´instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ai sensi dell´art. 36 bis del Regolamento di attuazione, riguarda l´avvio di ogni nuovo impegno lavorativo, anche se si aggiunge ad un altro precedentemente contratto. Riguardo alle variazioni del rapporto di lavoro per cui è obbligatoria la comunicazione allo Sportello Unico, il datore di lavoro dovrà comunicare, entro cinque giorni dall´evento, la data di inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. |